Nel lontano 2013 si è sentito il bisogno di legiferare per la salvaguardia della salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale e il Ministero della Salute ha emanato il Decreto del 24.04.2013 che va sotto il nome di “Decreto Balduzzi” e che dispone l’obbligo di dotazione dei defibrillatori.
Il decreto con il suo allegato E “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” indicava in modo dettagliato gli adempimenti cui erano soggette le associazioni sportive.
Il decreto del 26.06.2017 a firma del Ministro della Salute Lorenzin e del Ministro dello Sport Lotti, entrato in vigore il 1° Luglio 2017, ha sancito l’obbligo per le associazioni di dotarsi dei defibrillatori. Il decreto ha fornito alcune risposte importanti alle difficoltà interpretative manifestatesi nel tempo, ma, come indicato nella premessa, non si sostituisce al “Decreto Balduzzi” e intende integrare le linee guida dell’allegato E del decreto 24.04.2013.
Il decreto dispone l’obbligo di dotazione del defibrillatore alle seguenti condizioni:
- Utilizzo di impianto sportivo a carattere permanente come definito dall’Art.2 del decreto Ministero dell’Interno 18.03.1996;
- Presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo del defibrillatore;
- Gare inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;
- Attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazioni disciplinate dagli enti di Promozione Sportiva;
- Gare organizzate da altre società dilettantistiche.
Il decreto dispone, altresì, che se manca il defibrillatore, le gare non possono essere svolte.
Il provvedimento è rivolto espressamente alle “gare” svolte in un particolare impianto sportivo. Nulla dice in merito alla fase preparatoria alla gara, alle gare svolte in impianti sportivi diversi da quelli indicati nell’Art.2 del Decreto 18.03.1996 e nulla dice per l’attività svolta in palestre o centri sportivi ove non si svolgono attività competitive.
Dobbiamo quindi pensare, dopo tanti discorsi sulla salute e tanti rinvii, che tutto si riduca alla regolamentazione delle gare svolte all’interno di un impianto?
La gara rappresenta il momento conclusivo di una lunga fase preparatoria: molte attività sportive non si concludono nemmeno con una gara.
Tutti coloro che praticano sport sanno che l’impegno ed il carico di lavoro durante gli allenamenti non sono inferiori ad una gara ed il tempo dedicato agli allenamenti è di gran lunga maggiore di quello dedicato alle gare.
Le line guida del “Decreto Balduzzi” avevano chiaramente stabilito l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori anche per gli allenamenti.
Leggiamo infatti al punto 4.2 Formazione: “la presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti”.
E leggiamo ancora al punto 3: “…si evidenzia l’opportunità di dotare, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi, palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l’attività cardiovascolare”.
Per completezza di informazione riteniamo utile riportare quanto risposto dal Ministro dello Sport ad un’interrogazione parlamentare presentata:
“In primo luogo, impone alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente di dotarsi di un defibrillatore: senza la presenza di un dispositivo salvavita semi automatico o ad una tecnologia più avanzata, l’impianto non potrà essere utilizzato né per le gare né per gli allenamenti…. Gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal CONI”.
Alla luce di quanto suesposto, tenuto conto della delicatezza del problema e dei rischi in capo ai dirigenti dei Circoli AICS in materia di responsabilità, ci sintiamo in dovere di raccomandare l’estensione dell’obbligo di dotazione dei defibrillatori agli allenamenti ed a tutti i momenti sportivi che non coincidono con le gare ufficiali.
Il nuovo decreto fissa alcuni adempimenti a carico delle associazioni sportive, quali:
- Accertarsi che il defibrillatore sia effettivamente presente all’interno dell’impianto;
- Accertarsi che sia stata fatta la regolare manutenzione del defibrillatore;
- Accertarsi che il defibrillatore funzioni;
- Accertarsi della presenza di una persona debitamente formata.
Il Decreto entrato in vigore il 1° Luglio 2017 tratta anche di attività sportive esenti dall’obbligo della dotazione del defibrillatore.
In primo luogo, vengono esentate tutte le gare svolte al di fuori degli impianti sportivi (ciclismo, canoa, corsa campestre, ecc.).
In secondo luogo, nell’allegato A al Decreto, vengono elencate:
- le attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio (e allegate al presente articolo)
- le discipline indicate all’Art.5 Comma 3 del Decreto 24.04.2013 (bocce, escluse bocce in volo, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili).
Concludendo queste nostre riflessioni sul tema, riteniamo che lo spirito della Legge sia quello di salvaguardare la salute dei cittadini e che estendere il più possibile la dotazione dei defibrillatori contribuisca a far si che “il diritto dei defibrillatori” non sia riservato soltanto a chi “fa gare” ma rappresenti “un dovere per tutti” coloro che fanno attività sportiva.
fonte: www.aics.it